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Sez. U - , Sentenza n. 2084 del 24/01/2019 (Rv. 652246 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE | Consiglio nazionale forense – Giudizi disciplinari - Natura giurisdizionale - Coesistenza con funzioni amministrative – Idoneità ad incidere sull’indipendenza del Consiglio – Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2019-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652246-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di giudizi disciplinari innanzi al Consiglio nazionale forense, i quali hanno natura giurisdizionale, in quanto si svolgono dinanzi ad un giudice speciale istituito dall'art. 21 del d.lgs. lt. n. 382 del 1944 (tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della Costituzione), la spettanza al Consiglio - in attesa della costituzione, al suo interno, di un'apposita sezione disciplinare ex art. 61, comma 1, della l. n. 247 del 2012 - di funzioni amministrative accanto a quelle propriamente giurisdizionali, non ne menoma l'indipendenza quale organo giudicante, atteso che non è la mera coesistenza delle due funzioni ad incidere sull'autonomia ed imparzialità di quest'ultimo né, tantomeno, sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, quanto, piuttosto, il fatto che quelle amministrative siano affidate all'organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente subordinata, essendo in tale ipotesi (non riscontrabile nella specie) immanente il rischio che il potere dell'organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni giurisdizionali.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decr. Legisl. Luogoten. 21/11/1944 num. 382 art. 21, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 61 com. 1, Disp. Trans. e Fin. della Cost. art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)