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Sez. 2, Sentenza n. 4704 del 30/03/2001 (Rv. 545338 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - LIQUIDAZIONE DELL'EREDITÀ - PROCEDURE INDIVIDUALI | Divieto - Applicabilità alle sole procedure esecutive - Azioni dei creditori di accertamento e di condanna nei confronti dell'erede - Promuovibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545338-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - LIQUIDAZIONE DELL'EREDITÀ - PROCEDURE INDIVIDUALI

In pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata il divieto di promuovere procedure individuali, posto dall'art. 506 cod. civ., si riferisce alle sole procedure esecutive e, pertanto, non esclude che i creditori, potendo avere sempre interesse a procurarsi un titolo giudiziale accertativo o esecutivo, possano promuovere nei confronti dell'erede le opportune azioni di accertamento e di condanna, con la conseguenza che, qualora una simile evenienza si verifichi, il titolo giudiziale così ottenuto può essere fatto valere nella procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata e il relativo credito può trovare soddisfazione nell'ambito della stessa sull'eventuale residuo ex artt. 502 e 506 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 502, Cod. Civ. art. 505, Cod. Civ. art. 506

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)