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Sez. 3, Sentenza n. 4070 del 06/12/1974 (Rv. 372684 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - CON BENEFICIO D'INVENTARIO - LIQUIDAZIONE DELL'EREDITA - PROCEDURE INDIVIDUALI - DIVIETO - LIMITI - AZIONE DEI CREDITORI CONTRO L'EREDE - AMMISSIBILITA - SOSPENSIONE FACOLTATIVA.*
Stato
decisa il 1974-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372684-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - CON BENEFICIO D'INVENTARIO - LIQUIDAZIONE DELL'EREDITA - PROCEDURE INDIVIDUALI - DIVIETO - LIMITI - AZIONE DEI CREDITORI CONTRO L'EREDE - AMMISSIBILITA - SOSPENSIONE FACOLTATIVA.*

In pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredita beneficiata, i creditori del defunto possono iniziare contro l'erede Azione di condanna (ordinaria o monitoria) e cio non solo se abbiano anche presentato la dichiarazione di credito prevista dall'art 498 cod civ, ma pure se abbiano presentato reclamo ai sensi dell'art 501 cod civ allo stato di graduazione, stante l'autonomia e, quindi, la possibilita di coesistenza dei due procedimenti e salvo la facolta di sospendere il secondo giudizio fino all'esito di quello ordinario, poiche detta procedura di liquidazione vieta soltanto l'inizio di procedure esecutive individuali e la distribuzione del ricavato delle procedure in corso. (V 1244'73, mass n 363810).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 498, Cod. Civ. art. 499, Cod. Civ. art. 506

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)