Sez. L, Sentenza n. 23929 del 23/12/2004 (Rv. 579462 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Nullità del ricorso per mancata indicazione degli elementi di fatto e diritto - Mancata fissazione di un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda - Mancanza di una tempestiva eccezione da parte del convenuto - Conseguenze - Sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo - Identificazione dell'oggetto della domanda - Necessità per il giudice di prendere in considerazione ogni elemento proveniente da entrambe le parti - Configurabilità - Possibilità di chiedere chiarimenti alle parti - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO
Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo per mancata indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda èsanabile alla stregua dell'art. 164, quinto comma, cod.proc.civ., ed in caso di mancata fissazione, da parte del giudice adito, di un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda nonchè in mancanza di una tempestiva eccezione del convenuto, ex art. 157 cod. proc. civ., relativa al vizio dell'atto, deve ritenersi provata l'intervenuta sanatoria del ricorso nullo per il raggiungimento dello scopo, ex art. 156 cod. proc. civ.; in questo caso, ai fini dell'identificazione dell'oggetto della domanda (la cui impossibilità produce comunque l'inammissibilità della domanda stessa) il giudice di merito deve prendere in considerazione ogni elemento risultante dagli atti e dai documenti di causa, proveniente sia dall'attore che dal convenuto, e può anche chiedere chiarimenti alle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)