Sez. 1, Sentenza n. 26662 del 18/12/2007 (Rv. 600957 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA "CAUSA PETENDI" | Procedimento civile - Domanda giudiziale - Citazione - Vizio inerente la "editio actionis" - Sanatoria ex artt.156 terzo comma, 157 cod. proc. civ. - Inammissibilità - Sanatoria tramite costituzione del convenuto - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA "CAUSA PETENDI"
In materia di nullità della citazione, i vizi riguardanti la "editio actionis" sono rilevabili d'ufficio dal giudice, nè sono sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, essendo questa inidonea a colmare le lacune della citazione stessa; ne consegue che non può farsi applicazione degli artt.156, terzo comma, e 157 cod. proc. civ. essendo la nullità in questione prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del convenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)