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Sez. 1, Sentenza n. 26662 del 18/12/2007 (Rv. 600957 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA "CAUSA PETENDI" | Procedimento civile - Domanda giudiziale - Citazione - Vizio inerente la "editio actionis" - Sanatoria ex artt.156 terzo comma, 157 cod. proc. civ. - Inammissibilità - Sanatoria tramite costituzione del convenuto - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600957-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA "CAUSA PETENDI"

In materia di nullità della citazione, i vizi riguardanti la "editio actionis" sono rilevabili d'ufficio dal giudice, nè sono sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, essendo questa inidonea a colmare le lacune della citazione stessa; ne consegue che non può farsi applicazione degli artt.156, terzo comma, e 157 cod. proc. civ. essendo la nullità in questione prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del convenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)