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Sez. 2, Sentenza n. 1351 del 04/05/1972 (Rv. 357903 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - EFFETTI DEL FALLIMENTO - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTI COSTITUENTI ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI DI NATURA PUBBLICISTICA - PAGAMENTI ALL'INPS PER CONTRIBUTI ASSICURATIVI - ASSOGGETTABILITA ALLA REVOCATORIA FALLIMENTARE.*
Stato
decisa il 1972-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357903-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - EFFETTI DEL FALLIMENTO - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTI COSTITUENTI ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI DI NATURA PUBBLICISTICA - PAGAMENTI ALL'INPS PER CONTRIBUTI ASSICURATIVI - ASSOGGETTABILITA ALLA REVOCATORIA FALLIMENTARE.*

La legge fallimentare prevede, tra gli Atti revocabili, genericamente i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, considerandoli negozi autonomi, svincolati dal rapporto che ne costituisce la causa, in quanto colpisce l'obiettivo verificarsi di essi come Atti perturbatori della par condicio; pertanto anche i pagamenti che costituiscono adempimento di obbligazioni di natura pubblicistica nascenti da particolari norme di legge e che l'ente pubblico e tenuto ad accettare, come quelli dell' INPS per contributi, sono soggetti alla revocatoria fallimentare, in quanto anche con essi viene alterata quella par condicio creditorum che tale Azione tende a mantenere. (Conf 3498'68, mass n 336647).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)