Sez. L, Sentenza n. 12146 del 24/11/1995 (Rv. 494787 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - DEL CONIUGE | Malattia discontinua o plurima - Indennità - Di malattia - Malattia discontinua o plurima - Trattamento economico - Mancanza di previsioni contrattuali - Ricorso giudiziale agli usi ed all'equità ex art. 2110 cod.civ. - Criteri.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - DEL CONIUGE
Nel caso in cui la contrattazione collettiva non preveda alcuna disciplina del trattamento economico spettante al lavoratore nel caso di malattia discontinua o plurima, è necessario, analogamente a quanto avviene per la determinazione della durata del periodo di comporto, fare ricorso, per la determinazione del suddetto trattamento economico, alle ulteriori fonti indicate dall'art. 2110 cod. civ., e cioè agli usi ed all'equità, in modo da contemperare i contrapposti interessi del lavoratore (a non rimanere privo di retribuzione mentre è affetto da malattia) e del datore di lavoro (a non dover pagare l'intera retribuzione senza alcuna controprestazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)