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Sez. L, Sentenza n. 7319 del 15/06/1992 (Rv. 477733 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie - Comporto | Pluralità di malattie - Mancata regolamentazione - Calcolo del periodo di conservazione del posto mediante ricerca della relativa regola nelle ulteriori fonti ex art. 2110 cod. civ. - Estensione del medesimo criterio alla disciplina del trattamento economico di malattia previsto dal contratto collettivo per lo stesso periodo di comporto - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477733-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie - Comporto

Il principio secondo cui la mancata regolamentazione ad opera della contrattazione collettiva dell'ipotesi di una pluralità di malattie ai fini del calcolo del periodo di conservazione del posto di lavoro di cui all'art. 2110, secondo comma, cod. civ., concreta una sostanziale carenza di disciplina, che impone al giudice di ricercare la relativa regola nelle ulteriori fonti indicate dalla stessa norma, non trova applicazione con riguardo alla disciplina del trattamento economico di malattia previsto dal contratto collettivo per lo stesso periodo di comporto. (Nella specie la sentenza dei giudici di merito, confermata dalla S.C., ha escluso l'applicabilità del criterio della sommatoria di più malattie ai fini del calcolo del periodo per il quale l'art. 19 del CCNL 20 aprile 1983 per le aziende metalmeccaniche a partecipazione statale pone a carico del datore di lavoro l'erogazione del trattamento di malattia ragguagliato al 100 per cento della retribuzione, considerando il periodo stesso come riferito alla sola ipotesi della malattia unica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)