Sez. L, Sentenza n. 14808 del 22/11/2001 (Rv. 550512 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Contratto collettivo prevedente la sola ipotesi della malattia continua con relativa determinazione del corrispondente trattamento economico - Interpretazione integrativa secondo equità in riferimento all'ipotesi di morbilità plurima o discontinua - Ammissibilità - Fattispecie relativa all'art. 19 CCNL del 1990.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO
Nell'ipotesi in cui il contratto collettivo applicabile "ratione temporis" disciplini espressamente solo il caso di assenza dal lavoro per malattia continua e preveda la corrispondente decurtazione della retribuzione dopo un certo periodo di tempo è necessario, analogamente a quanto avviene per la determinazione della durata del periodo di comporto ai fini del recesso, provvedere all'integrazione del contratto a norma dell'art. 2110 cod. civ. determinando in via equitativa, nel giusto bilanciamento degli opposti interessi delle parti, la riduzione della retribuzione anche per l'ipotesi, non disciplinata, di episodi discontinui di morbilità che sommati tra loro raggiungano un consistente periodo di tempo. (Nella fattispecie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso che l'art. 19 del CCNL del 1990 per gli addetti all'industria metalmeccanica che prevedeva una decurtazione della retribuzione per la sola ipotesi della malattia continuativa fosse suscettibile di interpretazione integrativa in riferimento all'ipotesi di malattia discontinua).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)