Sez. L, Sentenza n. 6450 del 01/04/2004 (Rv. 571744 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - STIPULAZIONE - ATTI PRECEDENTI | Contratti ad evidenza pubblica - Annullamento dell'atto presupposto a seguito di sentenza del TAR - Conseguenze - Immediata inefficacia del contratto - Riforma in appello della sentenza del TAR - Conseguenze - Inadempimento dell'ente pubblico - Configurabilità - Esclusione - Riferibilità dell'effetto all'esercizio del potere giurisdizionale - Sussistenza - Risarcibilità del danno - Limiti.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - STIPULAZIONE - ATTI PRECEDENTI
L'esecutività della sentenza del tribunale amministrativo regionale di annullamento del provvedimento presupposto del contratto ad evidenza pubblica già stipulato (nella specie, di nomina a direttore generale di ASL) determina immediatamente l'inefficacia dell'atto negoziale, con la conseguenza che, riformata in appello la sentenza di primo grado, non è configurabile, in relazione alla mancata esecuzione del contratto nelle more, un inadempimento imputabile all'ente pubblico (che è parte vittoriosa nel giudizio amministrativo), fonte di danno risarcibile per il contraente privato, dovendosi il pregiudizio ricondurre all'esercizio del potere giurisdizionale, non suscettibile di ristoro fuori delle ipotesi specificamente contemplate dall'ordinamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1441, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/12/1993 num. 517 CORTE COST., Decreto Legge 27/08/1994 num. 512 art. 1, Legge 17/10/1994 num. 590 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)