Sez. 1, Sentenza n. 11386 del 11/10/1999 (Rv. 530583 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE | Procedimento - Impugnazioni - Appello - Rito camerale - Applicabilità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE
Ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 74 del 1987 - che ha esteso ai giudizi di separazione personale tra i coniugi le regole dettate per il giudizio di divorzio dall'articolo 8 della stessa legge che ha modificato l'articolo 4 della legge n. 898 del 1970 - l'appello avverso le sentenze di separazione deve essere trattato con il rito camerale, il quale si applica all'intero procedimento, dall'atto introduttivo (ricorso anziché citazione) alla decisione in camera di consiglio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 23 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)