Sez. 5, Sentenza n. 8122 del 15/06/2001 (Rv. 547499 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Società straniera senza stabile organizzazione in Italia - Volume d'affari rientrante in quello previsto per l'applicazione del regime semplificato contemplato dal D.L. n. 853 del 1984 - IVA - Detrazione senza effettuazione da parte del rappresentante fiscale dell'opzione ex art. 2, comma sedicesimo, del citato D.L. - Ammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, la società straniera, senza stabile organizzazione in Italia, ha diritto alla detrazione, secondo il regime ordinario, dell'imposta sulle operazioni effettuate tramite il proprio rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, senza che questo sia tenuto - se il volume di affari, determinato in base alle operazioni compiute in Italia, rientra in quello previsto per l'applicazione del regime semplificato di cui al D.L. n. 853 del 1984 e della detrazione forfettaria dell'IVA - ad esercitare l'opzione per il regime ordinario ai sensi dell'art. 2, comma sedicesimo, del citato D.L. 19 dicembre 1984, n. 383, convertito in legge 17 febbraio 1985, n. 17.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 2 CORTE COST., Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)