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Sez. 5, Sentenza n. 15848 del 13/08/2004 (Rv. 575593 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI NON RESIDENTI NELLO STATO | Rappresentante fiscale - Responsabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2004-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575593-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI NON RESIDENTI NELLO STATO

In tema di IVA, gli obblighi derivanti dall'applicazione del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per operazioni effettuate nel territorio dello Stato da parte di non residenti possono, e in certi casi debbono, essere adempiuti tramite un rappresentante fiscale, il quale risponde in solido con il rappresentato relativamente a tali obblighi, senza che sia però prevista, in caso di successione di diversi rappresentanti fiscali, alcuna assunzione di responsabilità retroattiva, per atti o fatti in cui il rappresentante fiscale si sia identificato in altro soggetto.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)