Sez. 5, Sentenza n. 13890 del 28/05/2008 (Rv. 603966 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Art. 5 del reg. CE n. 2913 del 1992 - Rappresentanza diretta e indiretta - Responsabilità - Limiti - Soggetto che agisce senza potere di rappresentanza - Obbligo di versamento dei dazi - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE
In materia di dazi doganali, ai sensi art. 5 del Reg. CE 2913/92 del 12 ottobre 1992, responsabile per il pagamento dei dazi, in solido con l'importatore, è non solo il suo rappresentante, tanto diretto quanto indiretto, ma anche qualsiasi altro soggetto che non dichiari di agire in nome e per conto di un terzo o che, pur dichiarando di agire in nome o per conto altrui, non disponga del relativo potere di rappresentanza, posto che, in tal caso, egli è considerato agire a suo nome e per proprio conto, rispondendo dell'obbligazione doganale quale sottoscrittore della dichiarazione o, comunque, in quanto cooperante al perfezionamento dell'operazione.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 5, DPR 16/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)