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Sez. 3, Sentenza n. 9345 del 20/04/2009 (Rv. 607869 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI) | Liquidazione coatta amministrativa della società assicuratrice - Interruzione del giudizio - Riassunzione nei confronti dell'impresa cessionaria senza indicazione di tale qualità - Conseguenze - Nullità della riassunzione - Esclusione - Condizioni - Manifestazione della volontà inequivoca di convenire l'impresa quale rappresentante del Fondo di garanzia - Sufficienza.
Stato
decisa il 2009-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607869-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI)

Nel caso in cui il giudizio proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti della società assicuratrice del responsabile si interrompa a causa della sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima, con cessione del portafoglio ai sensi dell'art. 4 del d.l. 26 settembre 1978 n. 576, è valida la riassunzione del giudizio compiuta nei confronti dell'impresa cessionaria senza indicazione di tale sua qualità, a condizione che dal generale contesto dell'atto di riassunzione possa desumersi l'inequivoca volontà della parte di convenire tale impresa nella veste di rappresentante del Fondo di garanzia vittime della strada.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 8, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/11/1978 num. 738 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)