Sez. 3, Sentenza n. 539 del 19/01/2000 (Rv. 532954 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Giudizio di secondo grado nei confronti della società di assicurazione dei danni da circolazione dei veicoli - Liquidazione coatta amministrativa - Riassunzione nei confronti del commissario liquidatore - Integrità del contraddittorio - Configurabilità - Conseguenze - Riassunzione anche nei confronti dell' impresa cessionaria, ma in proprio, non nella qualità di rappresentante dell'INA - Inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
Il giudizio di impugnazione instaurato nei confronti di una società di assicurazione per la responsabilità civile può proseguire in persona del commissario liquidatore della medesima, se nelle more essa è posta in liquidazione coatta amministrativa, essendo sufficiente, per l'opponibilità della sentenza all'impresa cessionaria del portafoglio, l'osservanza delle formalità previste dall'art. 25 legge 24 dicembre 1969 n. 990. Pertanto se la riassunzione, dopo l'interruzione determinata dalla liquidazione coatta, avviene non solo nei confronti del predetto commissario, ma anche nei confronti dell'impresa cessionaria, l'omessa specificazione della qualità di questa di rappresentante dell'INA non determina l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 27/09/1978 num. 576 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)