Sez. 5, Sentenza n. 29880 del 17/06/2002 Ud. (dep. 20/08/2002) Rv. 222340 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Opinioni espresse da un parlamentare nel corso di un'intervista giornalistica - Attribuzione di fatti particolari lesivi dell'altrui onorabilità - Insindacabilità - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE
In tema di diffamazione addebitata a soggetto investito di mandato parlamentare, deve escludersi che le prerogative connesse a tale mandato, con particolare riguardo a quella dell'insindacabilità delle opinioni stabilita dall'art. 68 Cost., possano estendersi fino a coprire le affermazioni rese nel corso di interviste giornalistiche, atteso che, anche a voler ritenere l'esercizio del mandato parlamentare non circoscritto al solo ambito materiale istituzionalmente preposto allo svolgimento delle relative funzioni, la sfera delle guarentigie non può comunque riguardare l'attribuzione di fatti particolari, lesivi dell'onorabilità di terzi, al di fuori di qualsivoglia nesso pertinenziale con l'esercizio delle ordinarie attribuzioni ordinamentali. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che l'affermazione contenuta in un'intervista resa da un parlamentare ad un organo di stampa, secondo cui un altro parlamentare sarebbe stato uso andare in giro armato nei locali della Camera di appartenenza, è astrattamente idonea a rendere configurabile il reato di diffamazione, se pur, nella specie, era giustificata dalla legittima finalità di meglio accreditare la riconosciuta esistenza di comportamenti minacciosi effettivamente subiti dall'intervistato, per ragioni politiche, ad opera del collega a cui egli si riferiva).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 68, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)