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Sez. 5, Sentenza n. 11667 del 24/09/1997 Ud. (dep. 16/12/1997) Rv. 209264 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Opinioni espresse da un parlamentare - Insindacabilità - Condizioni - Opinioni espresse al di fuori dell'esercizio di atti tipici del mandato parlamentare - Configurabilità di reato - Sussistenza - Fattispecie in tema di diffamazione.
Stato
decisa il 1997-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209264-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE

In tema di reati commessi da parlamentari, gli atti cd. "di funzione" - quegli atti, cioè, che, compiuti da parlamentari in relazione a tale specifica qualità, si rendono insindacabili anche da parte dell'autorità giudiziaria perché espressione della loro indipendenza ed autonomia - sono soltanto quelli relativi all'esercizio delle funzioni proprie di membro del Parlamento, vale a dire gli atti tipici del mandato parlamentare (presentazione di disegni di legge, interpellanze ed interrogazioni, relazioni, dichiarazioni), compiuti nei vari organi parlamentari o para-parlamentari (gruppi), con l'esclusione di quelle attività che, pur latamente connesse con l'esercizio di tali funzioni, ne sono tuttavia estranee, quale l'attività politica extraparlamentare esplicata all'interno dei partiti. Ne consegue che non possono farsi rientrare nell'attività coperta dalla prerogativa dell'insindacabilità, tutte quelle manifestazioni di pensiero che - espresse in comizi, cortei, trasmissioni radio-televisive, o durante lo svolgimento di scioperi - non possono vantare alcun collegamento funzionale con l'attività parlamentare, se non meramente soggettivo in quanto poste in essere da persona fisica che è "anche" membro del Parlamento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Costituzione art. 67, Costituzione art. 68, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)