Sez. 1, Sentenza n. 17706 del 04/08/2006 (Rv. 593499 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Azione esercitata nei confronti di straniero - Legge applicabile - Determinazione - Criteri - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
L'azione revocatoria fallimentare esercitata dal curatore nei confronti di uno straniero (nella specie società di nazionalità tedesca ed avente sede in Germania) è disciplinata dalla legge che regola la procedura concorsuale, e non da quella che regola le azioni contrattuali, atteso che il giudizio si svolge non già fra le parti contraenti, ma fra una sola di esse - quella che si pretende favorita - ed il curatore fallimentare, il quale agisce in qualità di terzo e non già come successore del contraente fallito; che l'azione trova causa ed origine nella procedura fallimentare, come espressione del principio di concorsualità; che, rispetto alla decisiva rilevanza della finalità restitutoria dell'azione, non ha alcuna influenza la regolamentazione del negozio che ne è oggetto, i cui effetti vengono presi in considerazione solo nella prospettiva, interna alla procedura fallimentare, della difesa della "par condicio creditorum". (La S.C. ha quindi statuito, in fattispecie di azione revocatoria di pagamento esercitata dal curatore fallimentare nei confronti di società di nazionalità tedesca ed avente sede in Germania, che era applicabile la legge italiana, precisando che a ciò non ostava il disposto degli artt. 4, par. 2, e 13 Reg. CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, peraltro nella specie inapplicabile "ratione temporis").
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Regolam. Comunitario 29/05/2000 num. 1346 art. 4 com. 2, Regolam. Comunitario 29/05/2000 num. 1346 art. 13, Regolam. Comunitario 29/05/2000 num. 1346 art. 18, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)