Sez. U, Ordinanza n. 17912 del 13/12/2002 (Rv. 559251 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA | Dichiarazione di fallimento - Effetti - "Datio in solutum" in favore di società straniera (nella specie: con sede in Germania) - Azione revocatoria fallimentare - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA
Con riferimento ad un'azione revocatoria fallimentare, promossa dal curatore in relazione ad una "datio in solutum" effettuata in favore di società straniera (nella specie, società avente sede in Germania), sussiste la giurisdizione del giudice italiano; infatti, a norma dell'art. 3, comma secondo, ultimo periodo, della legge 31 maggio 1995, n. 218, nelle materie escluse dall'ambito di applicazione della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 (resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804 e successive modificazioni), tra le quali ricade la materia fallimentare, la giurisdizione del giudice italiano - non essendo applicabile la convenzione italo - tedesca 9 marzo 1936 (resa esecutiva con la legge 14 gennaio 1937, n. 106) - sussiste in base ai criteri di collegamento stabiliti per la competenza per territorio e, con specifico riferimento all'azione revocatoria fallimentare, si determina tanto ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., in relazione al domicilio del creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione di restituzione della somma corrispondente alla "solutio revocanda", e cioè presso la curatela fallimentare in Italia, quanto ai sensi dell'art. 24 legge fall., essendo il tribunale italiano che ha dichiarato il fallimento competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, inclusa l'azione revocatoria "ex" art. 67 legge fall..
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1197, Cod. Civ. art. 1198, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 14/01/1937 num. 106, Tratt. Internaz. 27/09/1968, Tratt. Internaz. 09/03/1936
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)