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Sez. U, Sentenza n. 8745 del 26/06/2001 (Rv. 547765 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA | Procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Pagamento effettuato in favore di società straniera - Esercizio di azione revocatoria - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547765-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA

Con riferimento ad un'azione revocatoria promossa, nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, in relazione a pagamenti, cessioni di crediti e mandati all'incasso effettuati in favore di società straniera (nella specie, società di nazionalità tedesca ed avente sede in Germania), sussiste la giurisdizione del giudice italiano; infatti, a norma dell'art. 3, comma secondo, ultimo periodo, della legge n. 218 del 1985, nelle materie escluse dall'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804 - tra le quali ricade anche la materia dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi stante l'affinità ("ex" art. 1, comma secondo, n. 2 di detta Convenzione) con la materia fallimentare -, la giurisdizione del giudice italiano sussiste anche in base ai criteri di collegamento stabiliti per la competenza per territorio e, con riferimento all'azione revocatoria (la quale mira al recupero di una somma di danaro determinata, corrispondente alla "solutio revocanda"), si determina in relazione al domicilio del creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione, e cioè presso l'amministratore nominato ai sensi della legge n. 95 del 1979, ove deve essere adempiuta l'obbligazione restitutoria sorgente da detta azione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 21/06/1971 num. 804 art. 1, Cod. Civ. art. 1182 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)