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Sez. 5, Sentenza n. 15163 del 30/06/2006 (Rv. 591580 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 57, comma secondo, della legge n. 413 del 1991 - Definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti - Proroga dei termini per l'accertamento - Presupposti - Presentazione di una dichiarazione integrativa valida ed efficace - Versamento delle somme dovute - Necessità.
Stato
decisa il 2006-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591580-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, l'art. 57, comma secondo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ai sensi del quale i termini per l'accertamento ancora pendenti alla data del 31 dicembre 1991 erano prorogati di due anni nei confronti dei soggetti che non si fossero avvalsi del condono, dev'essere integrato con il precetto di cui all'art. 51, comma ottavo, secondo cui la dichiarazione integrativa produce effetti a condizione che il contribuente effettui regolarmente il pagamento delle somme dovute, anche a seguito di iscrizione a ruolo delle stesse: poiché, infatti, la dichiarazione integrativa è destinata a perdere efficacia in mancanza dei versamenti previsti dalla legge, l'accertamento effettuato entro il termine prorogato può ritenersi tardivo soltanto se, all'esito delle procedure di controllo e riscossione, l'istanza di condono risulterà valida e produttiva di effetti.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 51, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)