Sez. 3, Sentenza n. 39784 del 16/05/2013 Ud. (dep. 25/09/2013) Rv. 257417 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO | Reato ex art. 513 - Bis cod. pen. - Natura abituale - Esclusione - Violazioni plurime esecutive di un medesimo disegno criminoso - Continuazione - Implicazioni in tema di calcolo della prescrizione - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO
Il reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. è un reato complesso di pericolo che può essere integrato anche da un solo atto di concorrenza illecita caratterizzato da violenza o minaccia perché il nucleo fondamentale del suo elemento oggettivo è costituito dalla realizzazione di un atto di illecita concorrenza. Ne consegue che, quando gli atti di concorrenza illecita siano plurimi e sussista l'identità del disegno criminoso, trova applicazione l'istituto della continuazione e il termine di prescrizione decorre dalla data di consumazione di ciascuno dei reati che compongono la sequenza. (Nel caso di specie la Corte territoriale aveva fatto discendere dall'erronea qualificazione giuridica del reato come abituale l'individuazione del "dies a quo" della prescrizione nella data di consumazione dell'ultimo degli atti di concorrenza accertati).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 513 bis, Cod. Strada Nuovo art. 158, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 6 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)