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Sez. 1, Sentenza n. 6541 del 02/02/2012 Cc. (dep. 17/02/2012) Rv. 252435 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO | Reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia - Condotta - Compimento di atti tipicamente concorrenziali - Necessità - Meri atti intimidatori finalizzati a contrastare l'altrui libera concorrenza - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252435-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO

L'art. 513 bis cod. pen. punisce soltanto quelle condotte tipicamente concorrenziali (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.) attuate, però, con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, non rientrando, invece, nella fattispecie astratta, gli atti intimidatori siano finalizzati a contrastare o ostacolare l'altrui libera concorrenza. (Nella specie, la Corte ha escluso ricorresse il reato nel caso in cui gli agenti, facenti capo ad una società riconducibile ad appartenenti ad un clan mafioso, svolgevano una funzione di mera intermediazione parassitaria inducendo agli imprenditori di rifornirsi di ferro presso un'impresa da loro imposta).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 513 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)