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Sez. 2, Sentenza n. 1639 del 29/10/1984 Ud. (dep. 16/02/1985) Rv. 167949 - 01

PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE - IN GENERE - PENE PECUNIARIE - IN GENERE - APPLICAZIONE DI SANZIONI SOSTITUTIVE A RICHIESTA DELL'IMPUTATO - REATI PUNITI CON PENA PECUNIARIA ESCLUSIVA, ALTERNATIVA O CONGIUNTA A QUELLA DETENTIVA - APPLICABILITÀ DELLA SPECIALE PROCEDURA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167949-01

PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE - IN GENERE - PENE PECUNIARIE - IN GENERE - APPLICAZIONE DI SANZIONI SOSTITUTIVE A RICHIESTA DELL'IMPUTATO - REATI PUNITI CON PENA PECUNIARIA ESCLUSIVA, ALTERNATIVA O CONGIUNTA A QUELLA DETENTIVA - APPLICABILITÀ DELLA SPECIALE PROCEDURA - CRITERI.*

La speciale procedura prevista dall'art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689 ("modifiche al sistema penale") può essere adottata nell'ipotesi di reato punito con pena pecuniaria congiunta a quella detentiva. In tal caso la pena pecuniaria, pur restando estranea alla Determinazione del limite di cui all'art. 53 legge citata, si affianca a quella detentiva e non è affatto incompatibile alla declaratoria di Estinzione del reato. (V Corte cost. 18-24 maggio 1984, n. 148).*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)