Sez. 1, Sentenza n. 6877 del 02/04/1985 Ud. (dep. 08/07/1985) Rv. 170048 - 01
PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE - IN GENERE - PENE PECUNIARIE - IN GENERE - PENA DETENTIVA CONGIUNTA A PENA PECUNIARIA - SANZIONI SOSTITUTIVE - APPLICABILITÀ - CRITERI.*
PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE - IN GENERE - PENE PECUNIARIE - IN GENERE - PENA DETENTIVA CONGIUNTA A PENA PECUNIARIA - SANZIONI SOSTITUTIVE - APPLICABILITÀ - CRITERI.*
L'applicazione della sanzione sostitutiva, prevista dall'art. 77 della legge n. 689 del 1981, con la conseguenziale Estinzione del reato, è consentita anche per i reati punibili con pene detentive congiunta a pena pecuniaria, nel qual caso alla pena detentiva sostituita dovrà aggiungersi anche quella pecuniaria. A tal fine occorre determinare la pena detentiva e quella pecuniaria da infliggere in concreto - per prima cosa - e poi sostituire la detentiva, lasciando inalterata la seconda, che si aggiunge alla sanzione sostitutiva. (V mass n 167949; (V mass n 165130, sez. Unite hanno sollevato questione di costituzionalità; (contra mass n 168722).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)