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Sez. L, Sentenza n. 4239 del 18/07/1979 (Rv. 400754 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - CONSIDERAZIONE DELLE CRITICHE MOSSE ALLA CONSULENZA - DIMOSTRAZIONE - NECESSITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400754-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - CONSIDERAZIONE DELLE CRITICHE MOSSE ALLA CONSULENZA - DIMOSTRAZIONE - NECESSITA - LIMITI.*

Il giudice del merito, quando accoglie e fa proprie le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, non e tenuto ad esporre le ragioni in base alle quali ritiene di doversi uniformare al parere del consulente, e puo adempiere il dovere di dimostrare di aver tenuto conto delle critiche mosse alla consulenza stessa anche senza una dettagliata confutazione di esse, perche l'Obbligo della motivazione e soddisfatto quando il giudice indichi le fonti del suo convincimento, sicche le contrarie deduzioni, se non confutate esplicitamente, restano disattese per implicito. (V 5323/78, mass n 395090).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)