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Sez. 3, Sentenza n. 4639 del 09/07/1983 (Rv. 429525 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429525-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*

Il giudice del merito, quando accoglie e fa proprie le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio, può adempiere all'Obbligo di dimostrare di avere tenuto conto delle critiche mosse alla stessa, anche senza una dettagliata confutazione di esse, essendo soddisfatto l'Obbligo della motivazione anche quando indichi le fonti del suo convincimento adeguatamente e correttamente, sicché le contrarie deduzioni, anche se non confutate esplicitamente, restano disattese per implicito. (Conf 137/80, mass n 403521; (Conf 4239/79, mass n 400754).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)