Sez. L, Sentenza n. 5323 del 16/11/1978 (Rv. 395090 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGAZIONE DI MOTIVAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGAZIONE DI MOTIVAZIONE.*
Il giudice di merito puo dissentire dal parere e dalle conclusioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio, qualora, nel suo libero apprezzamento, non ritenga, quello e queste, sorretti da una motivazione adeguata o, comunque, per altre ragioni convincenti, ma, in tal caso, se pure non e obbligato a richiamare il perito per ottenere da lui i necessari chiarimenti sui dubbi sorti, ne a disporre l'espletamento di una nuova consulenza, ha tuttavia il dovere di giustificare, in modo particolarmente rigoroso e preciso, il difforme convincimento raggiunto, sia sul piano delle circostanze di fatto ritenute sussistenti,(non dimenticando che gli elementi di fatto, raccolti dal perito di ufficio, se questi ne ha indicato la legittima fonte di accertamento, assumono vero e proprio valore probatorio), che sul piano della valutazione tecnico-giuridica di quelle circostanze.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 64, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)