Sez. 2, Sentenza n. 2959 del 29/04/1986 (Rv. 445969 - 01)
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - PROCEDIMENTO EX ARTT. 263-265 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTI - CONTROVERSIA IN ORDINE AL FONDAMENTO DELL'OBBLIGO DI RENDERE IL CONTO - ORDINE DEL GIUDICE DI PRESENTAZIONE DEL CONTO MEDESIMO - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - PROCEDIMENTO EX ARTT. 263-265 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTI - CONTROVERSIA IN ORDINE AL FONDAMENTO DELL'OBBLIGO DI RENDERE IL CONTO - ORDINE DEL GIUDICE DI PRESENTAZIONE DEL CONTO MEDESIMO - CONDIZIONI.*
Il procedimento di rendiconto, disciplinato dagli artt. 263-265 cod. proc. civ. è fondato sul presupposto dell'Obbligo di una parte, derivante dalla legge o dall'accordo delle parti, di rendere il conto all'altra parte, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto rifluente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nell'altrui e nella propria: ne consegue che, ove vi sia controversia in ordine alla situazione od al negozio, da cui si fa discendere quell'Obbligo, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza della detta situazione o negozio che ne costituiscono la base imprescindibile. (V 2137/66, mass n 324162).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 264, Cod. Proc. Civ. art. 265
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)