Sez. 2, Sentenza n. 17354 del 08/03/2023 Ud. (dep. 26/04/2023) Rv. 284529 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Estinzione del reato per prescrizione - Confisca del prezzo o del profitto del reato - Confisca diretta - Conseguenze.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di confisca "per equivalente", trova applicazione, per la natura di diritto sostanziale dell'istituto, il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli al reo, sicché risulta preclusa l'applicabilità della previsione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., relativa alla confisca in caso di estinzione del reato per prescrizione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la natura "per equivalente" della confisca deve essere accertata rigorosamente, posto che la confisca "diretta" è qualificabile come misura di sicurezza e può, pertanto, essere applicata anche in caso di prescrizione del reato, nel caso in cui vi sia stata condanna in primo grado e si verta in ipotesi di confisca obbligatoria).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 bis, Cod. Pen. art. 322 ter, Cod. Pen. art. 240 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)