Sez. 5 - , Sentenza n. 52 del 15/10/2020 Ud. (dep. 04/01/2021) Rv. 280140 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca facoltativa diretta del prezzo o del profitto del reato - Estinzione del reato per prescrizione - Applicabilità – Esclusione - Ragioni.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
Nel caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non è consentito disporre la confisca facoltativa diretta del profitto del reato, di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., che presuppone la pronuncia di un giudicato formale di condanna, non essendo ad essa estensibili, in ossequio al principio di legalità, le disposizioni relative ad altre tipologie di confisca, per le quali il contenuto della sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, normativamente vincolato all'accertamento della responsabilità del suo autore, può tener luogo del giudicato di condanna.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 210, Cod. Pen. art. 236 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 240 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)