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Sez. 3, Sentenza n. 3985 del 03/07/1982 (Rv. 421939 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - RECESSO DEL LOCATORE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - RITO APPLICABILE - SENTENZA - OMESSA LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UDIENZA - NULLITÀ - DEDUCIBILITÀ IN APPELLO - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421939-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - RECESSO DEL LOCATORE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - RITO APPLICABILE - SENTENZA - OMESSA LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UDIENZA - NULLITÀ - DEDUCIBILITÀ IN APPELLO - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*

L'omissione della lettura in udienza del dispositivo della sentenza, in violazione del primo comma dell'art. 429 cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 1 della legge n. 533 del 1973) che, in virtù del collegamento tra gli artt. 59, ultimo comma, 73, 30 e 46 della legge 27 luglio 1978 n. 392, trova applicazione anche nelle controversie concernenti il recesso del locatore, determina la nullità insanabile della sentenza. Tale vizio peraltro, non potendo essere equiparato all'ipotesi (Mancanza di sottoscrizione del giudice) considerata dal secondo comma dell'art. 161 cod. proc. civ., si converte in motivo di gravame e può essere fatto valere soltanto nei limiti e secondo le regole dell'appello o del ricorso per Cassazione, con l'ulteriore conseguenza che il giudice di secondo grado, rilevata la nullità della sentenza appellata, non può rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., ma deve trattenerla per la decisione di merito. (V 1737/81, mass n 412419; (V 6062/80, mass n 409840; (Conf 947/82, mass n 418803).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)