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Sez. 2, Sentenza n. 8478 del 02/08/1995 (Rv. 493540 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO | Introduzione di nuove domande con l'atto di riassunzione. Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493540-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO

I mutamenti nel corso del processo di situazioni di fatto sulle quali non siano basate le domande proposte dalle parti, legittimano gli interessati solo a far valere in separato giudizio, salvo preclusioni, le loro ragioni, non ad introdurre nuove pretese nello stesso processo. Ne deriva che al di fuori dei casi di "translatio iudicii" non è consentito alle parti, dopo la sospensione dei processo (nella specie ex art. 295 cod. proc. civ., pregiudiziale penale) introdurre nuove domande in aggiunta a quelle originarie, essendo rivolto l'atto di riassunzione alla prosecuzione dell'identico rapporto processuale, senza necessità di una nuova iscrizione a ruolo della causa.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)