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Sez. 2, Sentenza n. 4045 del 16/04/1991 (Rv. 471694 - 01)

Procedimento civile - Riassunzione, in genere | Atto di riassunzione - Domanda nuova contro un soggetto originariamente estraneo al processo - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471694-01

Procedimento civile - Riassunzione, in genere

L'atto di riassunzione può contenere una nuova domanda in aggiunta a quella originaria anche se diretta contro un soggetto originariamente estraneo al processo purché contenga tutte le indicazioni di cui all'art. 163 cod. proc. civ. posto che la particolare funzione dell'atto riassuntivo non è di ostacolo a che esso cumuli in sè anche quella introduttiva di un nuovo giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)