Sez. 5, Sentenza n. 18317 del 16/12/2016 Ud. (dep. 11/04/2017) Rv. 269616 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Esercizio abusivo di attività finanziaria - Elementi costitutivi - Attività svolta nei confronti del pubblico - Professionalità - Nozione - Fattispecie.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
Commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziariadi cui all'art. 132 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, chi pone in essere le condotte di finanziamento previste dall'art. 106 del medesimo D.Lgs. inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di destinatari, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti e sia svolta professionalmente, ovvero in modo continuativo e non occasionale, non essendo invece necessario il perseguimento di uno scopo di lucro o, comunque, di un obiettivo di economicità. (Fattispecie relativa allo svolgimento di attività di rilascio di fideiussioni a titolo gratuito in favore di allevatori altoatesini di lingua tedesca o ladina, realizzata mediante una struttura organizzativa professionale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 106, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 132
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)