Sez. L, Sentenza n. 2914 del 25/03/1987 (Rv. 452033 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CONTESTAZIONI DELL'ADDEBITO - RIFERIMENTO AI PRECEDENTI DISCIPLINARI DEL LAVORATORE - SUFFICIENZA - OMISSIONE DELL'ESPRESSIONE "RECIDIVA" RICHIESTA DALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CONTESTAZIONI DELL'ADDEBITO - RIFERIMENTO AI PRECEDENTI DISCIPLINARI DEL LAVORATORE - SUFFICIENZA - OMISSIONE DELL'ESPRESSIONE "RECIDIVA" RICHIESTA DALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - IRRILEVANZA.*
La completezza e la validità della contestazione dell'addebito, dovendo essere apprezzate in funzione dell'idoneità della contestazione stessa a garantire la difesa del lavoratore incolpato, non possono essere escluse per il semplice fatto che nella formulazione di detta contestazione il riferimento ai precedenti disciplinari del lavoratore non sia stato accompagnato dalla tipica espressione nominalistica di "recidiva", richiesta dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto (nella specie, art. 25 del C.C.n.L. 16 luglio 1979 per i dipendenti di aziende metalmeccaniche private). (V 6127/84, mass n 437769).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 16/07/1979 num. 24, Contr. Coll. 16/07/1979 num. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)