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Sez. L, Sentenza n. 6127 del 26/11/1984 (Rv. 437769 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - COMPORTANTI MUTAMENTI DEFINITIVI DEL RAPPORTO DI LAVORO - PREVIA CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO EX ART. 7, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - OBBLIGATORIETÀ - INDICAZIONE DEI FATTI COSTITUTIVI DELL'ADDEBITO MA NON ANCHE DELLE SANZIONI GIÀ APPLICATE NEL BIENNIO ALLO STESSO LAVORATORE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1984-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437769-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - COMPORTANTI MUTAMENTI DEFINITIVI DEL RAPPORTO DI LAVORO - PREVIA CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO EX ART. 7, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - OBBLIGATORIETÀ - INDICAZIONE DEI FATTI COSTITUTIVI DELL'ADDEBITO MA NON ANCHE DELLE SANZIONI GIÀ APPLICATE NEL BIENNIO ALLO STESSO LAVORATORE - SUFFICIENZA.*

La necessità della preventiva contestazione dell'addebito ex art. 7, secondo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, prima limitata alle sanzioni disciplinari non comportanti mutamenti definitivi del rapporto di lavoro, sussiste ormai, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982, anche nell'ipotesi di licenziamento disciplinare, pur in Mancanza di un espresso richiamo della normativa legale da parte della disciplina collettiva. Per la validità e l'efficacia di detta contestazione preventiva è peraltro sufficiente che l'atto di contestazione (nella specie, espressamente richiesto dall'art. 17, parte generale, Sezione III, del C.C.n.L. 16 luglio 1979 per la industria metalmeccanica a partecipazione statale, riproduttivo del secondo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1976) contenga l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'addebito, non essendo invece necessaria la contestuale menzione delle sanzioni disciplinari già applicate nel biennio allo stesso lavoratore e, come tali, legittimamente considerate ai fini della valutazione della gravità del fatto. (Conf 7501/83, mass n 432106, sulla prima parte; (Conf 2369/82, mass n 420254, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 16/07/1979

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)