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Sez. L, Sentenza n. 6098 del 11/11/1988 (Rv. 460501 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CONTESTAZIONE DELLA RECIDIVA - NECESSITÀ - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1988-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460501-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CONTESTAZIONE DELLA RECIDIVA - NECESSITÀ - CONDIZIONE.*

La preventiva contestazione dell'addebito al lavoratore incolpato deve riguardare, a pena di nullità della sanzione o del licenziamento disciplinare, anche la recidiva (o, comunque, i precedenti "disciplinari" che la integrano), ove questa rappresenti elemento costitutivo della "Mancanza" addebitata e non già mero criterio di Determinazione della sanzione ad essa "proporzionata". (V 2914/87, mass n 452033; (V 3871/86, mass n 446709).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)