Sez. 5, Sentenza n. 2802 del 30/01/2024 (Rv. 670255-02)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE | Imposta di registro - Determinazione della base imponibile - Cessione d'azienda - Passività ed oneri - Deduzione - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE
In materia d'imposta di registro relativa a cessione d'azienda, la base imponibile, in termini di deduzione delle passività e degli oneri, impone che essa vada determinata sulla base del valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri "inerenti" al bene o diritto trasferito, con esclusione delle passività che non sono collegate all'oggetto del trasferimento. Ne consegue che: a) l'inerenza delle passività non sussiste solo allorquando gli investimenti, ovvero le passività, siano riferibili a operazioni idonee a produrre reddito, poiché la riferibilità si relaziona non ai ricavi in sé, ma all'oggetto dell'impresa; b) qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari o aziende, sono deducibili le sole passività ed oneri inerenti al bene o diritto trasferito, con esclusione di quelli che, anche se gravanti sul conferente ed accollati alla società, non sono collegati all'oggetto del trasferimento ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 131 del 1986, interpretato alla luce della disciplina comunitaria - Direttiva 69/335/CEE - di cui costituisce attuazione.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 50, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335, Direttive del Consiglio CEE 12/02/2008 num. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)