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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6329 del 13/03/2013 (Rv. 625587 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Potere generale di autotutela dell'Amministrazione finanziaria - Presupposti - Mancata formazione del giudicato e mancata scadenza del termine decadenziale per l'accertamento della singola imposta - Caratteristiche del potere rispetto all'atto viziato - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625587-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

Il potere di autotutela tributaria ha come autonomo presupposto temporale, da un lato, la mancata formazione del giudicato sull'accertamento emesso dall'amministrazione e, da un altro, la mancata scadenza del termine decadenziale fissato per l'esercizio del potere di accertamento tributario dalle singole leggi d'imposta; l'esercizio dell'autotutela può inoltre aver luogo soltanto entro il termine previsto per il compimento dell'atto, non può tradursi nell'elusione o nella violazione del giudicato eventualmente formatosi sull'atto viziato e dev'essere preceduto dall'annullamento di quest'ultimo, a tutela del diritto di difesa del contribuente ed in ossequio al divieto di doppia imposizione in dipendenza dello stesso presupposto.

Riferimenti normativi: DPR 27/03/1992 num. 287

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)