Sez. 2, Sentenza n. 14948 del 11/12/2017 Ud. (dep. 04/04/2018) Rv. 272646 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI | Rispetto delle garanzie previste dai commi 6, 7 e 8 dell'art. 268 cod. proc. pen. - Nuova trascrizione delle intercettazioni - Giudizio immediato riunito a giudizio ordinario - Necessità - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI
In tema di intercettazioni telefoniche effettuate in un altro procedimento, nel caso in cui il giudizio immediato venga riunito al giudizio ordinario, l'art. 270 cod. proc. pen., nel richiamare il rispetto delle disposizioni dell'art. 268, commi 6, 7 ed 8, cod. proc. pen. non esige la rinnovazione delle operazioni di trascrizione, i cui risultati possono essere legittimamente utilizzati anche nei confronti degli imputati tratti a giudizio immediato (essendo garantite le prerogative della difesa al momento del deposito degli atti concernenti le intercettazioni).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)