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Sez. 1, Sentenza n. 15328 del 22/03/2005 Ud. (dep. 22/04/2005) Rv. 231501 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - utilizzazione - in altri procedimenti | Rispetto delle garanzie previste dai commi sesto, settimo e ottavo dell'art. 268 cod. proc. pen. - Nuova trascrizione delle intercettazioni - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231501-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - utilizzazione - in altri procedimenti

Ai fini della utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche effettuate in un altro procedimento, l'art. 270 cod. proc. pen., nel richiamare il rispetto delle disposizioni dell'art. 268, commi sesto, settimo ed ottavo, non esige il rifacimento delle operazioni di trascrizione, risultando salvaguardate le prerogative della difesa attraverso il deposito nel procedimento "diverso" degli atti concernenti le intercettazioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)