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Sez. 2, Sentenza n. 3166 del 09/11/1971 (Rv. 354545 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1971-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354545-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - REQUISITI.*

Sono requisiti essenziali della simulazione soggettiva per interposizione fittizia di persona l'incontro dei consensi di tutti i soggetti dell'accordo simulatorio e la interposizione dei requisiti formali ad substantiam per la validita del negozio dissimulato. La essenzialita di tali elementi e data dalla struttura del rapporto, il quale si presenta fin dall'origine unitario rispetto a tre soggetti, uno dei quali (l'interposto) funge da tramite rispetto agli altri (interponenti e designato) ed assume la qualita di parte solo nel contratto simulato. (V 358'69, mass n 338371; 444'71, mass n 350051).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1415

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)