diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 444 del 20/02/1971 (Rv. 350051 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - PARTECIPAZIONE DEL TERZO CONTRAENTE ALL'ACCORDO - NECESSITA - ASSUNZIONE DEI DIRITTI E OBBLIGHI CONTRATTUALI - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1971-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350051-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - PARTECIPAZIONE DEL TERZO CONTRAENTE ALL'ACCORDO - NECESSITA - ASSUNZIONE DEI DIRITTI E OBBLIGHI CONTRATTUALI - OBBLIGATORIETA.*

La simulazione, sotto Forma d'interposizione fittizia, postula la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente, la cui volonta negoziale deve, in ogni caso, essere diretta non solo a considerare la funzione meramente figurativa del contraente apparente, ma anche ad assumere diritti ed obblighi contrattuali nei confronti diretti dell'interponente. (V 3016'69, mass n 342913' 358'69, mass n 338371).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)