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Sez. 3, Sentenza n. 358 del 04/02/1969 (Rv. 338371 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - PARTECIPAZIONE DELL'ALTRO CONTRAENTE ALL'ACCORDO SIMULATORIO - NECESSITA - MANIFESTAZIONE DA PARTE DELL'ALTRO CONTRAENTE DELLA VOLONTA DI STIPULARE IL NEGOZIO CON UN CONTRAENTE EFFETTIVO ED UNO APPARENTE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1969-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338371-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - PARTECIPAZIONE DELL'ALTRO CONTRAENTE ALL'ACCORDO SIMULATORIO - NECESSITA - MANIFESTAZIONE DA PARTE DELL'ALTRO CONTRAENTE DELLA VOLONTA DI STIPULARE IL NEGOZIO CON UN CONTRAENTE EFFETTIVO ED UNO APPARENTE - SUFFICIENZA.*

Perche possa parlarsi di simulazione sotto Forma di interposizione fittizia di persona e richiesta la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interponente e del prestanome, ma anche dell'altro contraente. Perche questi sia ritenuto partecipe e sufficiente, peraltro, che, essendo informato dall'interponente e dal prestanome dell'intesa fra loro raggiunta, manifesti la volonta di contrarre in modo tale da avere di fronte a se un contraente effettivo ed un altro apparente. (V. 1697-66, massima n.323323).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)