Sez. 2, Sentenza n. 2093 del 24/02/2000 (Rv. 534350 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE | Prova per presunzioni - Limiti - Legittimario che agisca per ottenere la riduzione delle donazioni effettuate dal "de cuius" - Applicabilità di detti limiti - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE
Il legittimario che chieda la riduzione delle donazioni effettuate dal "de cuius" in favore di altri coeredi, in quanto lesive della sua quota di riserva, agendo per la tutela di un proprio autonomo diritto, è da ritenersi terzo rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova per presunzioni della simulazione, come previsto, in riferimento alla prova testimoniale, dall'art. 1417 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2722
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)