Sez. 2, Sentenza n. 6315 del 18/04/2003 (Rv. 562328 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE | Legittimario - Azione volta a far dichiarare la simulazione di una vendita e recuperare l'immobile - Qualità di terzo - Configurabilità - Conseguenze - Regime probatorio previsto dall'art. 1417 cod. civ. - Applicabilità.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE
In tema di prova della simulazione ed in ipotesi di vendita posta in essere dal "de cuius", l'erede che attraverso l'azione ex art. 1414 cod. civ. miri a reintegrare la quota spettantegli quale legittimario può ritenersi "terzo" rispetto rispetto all'atto impugnato, perché in tal modo egli difende un diritto proprio che gli spetta per legge e che lo pone, quindi, in una posizione antagonista rispetto al "de cuius", con ciò giovandosi del più favorevole regime probatorio in ordine alla simulazione previsto dall'art. 1417 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)