Sez. L, Sentenza n. 5388 del 18/11/1978 (Rv. 395154 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMPUGNAZIONE DEL LAVORATORE - FORMA E CONTENUTO - RICHIESTA DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE E PROCEDURA RELATIVA - RILEVANZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMPUGNAZIONE DEL LAVORATORE - FORMA E CONTENUTO - RICHIESTA DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE E PROCEDURA RELATIVA - RILEVANZA - LIMITI.*
Il termine "impugnazione" contenuto nell'art 6, comma primo della legge 15 luglio 1966 n 604, sui licenziamenti individuali, e adottato in senso generico ed empirico, in quanto riferibile anche a dichiarazioni scritte extragiudiziali del prestatore di lavoro e dell'organizzazione sindacale, non accompagnate dal concreto Esercizio dell'Azione giudiziaria. E quindi, sufficiente ai fini previsti dall'articolo predetto, che il lavoratore, o la sua organizzazione sindacale, manifesti al datore di lavoro la volonta di contestare la validita o l'efficacia del licenziamento, essendo implicita, in questa manifestazione di volonta del lavoratore, la riserva di volere tutelare i propri diritti davanti alla competente autorita giudiziaria. Tale manifestazione di volonta puo concretarsi, anche contestualmente con la richiesta del tentativo di conciliazione, in un atto scritto, portato a conoscenza del datore di lavoro e del pari puo configurarsi anche nel corso del tentativo di conciliazione e, quindi risultare dal contesto del relativo verbale. Pertanto, la questione se il lavoratore ha manifestato la volonta di impugnare, extragiudizialmente, il licenziamento intimatogli dal datore di lavoro va esaminata non con riguardo in astratto alla richiesta ed alla procedura di conciliazione, ma con riguardo agli Atti concreti di questa, per accertare cioe se da essi possa, o non, desumersi in concreto quella volonta del lavoratore e la cognizione di essa da parte del datore di lavoro, nel termine di venti giorni dal licenziamento. (Conf 647/75, mass nn 373977 e 373975).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)