Sez. L, Sentenza n. 4750 del 01/09/1982 (Rv. 422717 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE STRAGIUDIZIALE EX ART. 6 LEGGE N. 604 DEL 1966 - VOLONTÀ DI IMPUGNARE IL LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ - MEZZO DI MANIFESTAZIONE - COMUNICAZIONE SPEDITA DA UN LEGALE - RILASCIO DI PROCURA SCRITTA PRIMA DEL COMPIMENTO DELL'ATTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE STRAGIUDIZIALE EX ART. 6 LEGGE N. 604 DEL 1966 - VOLONTÀ DI IMPUGNARE IL LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ - MEZZO DI MANIFESTAZIONE - COMUNICAZIONE SPEDITA DA UN LEGALE - RILASCIO DI PROCURA SCRITTA PRIMA DEL COMPIMENTO DELL'ATTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Al fine dell'impugnazione del licenziamento e dell'impedimento della decadenza dall'Azione che il lavoratore può promuovere ex art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604, è sufficiente che il lavoratore o la sua organizzazione sindacale manifestino al datore di lavoro la volontà di contestare la validità o l'efficacia del licenziamento, essendo implicita, in questa manifestazione di volontà del lavoratore, la riserva di volere tutelare i propri diritti davanti alla competente autorità giudiziaria. Tale manifestazione di volontà può concretarsi sia nella richiesta del tentativo di conciliazione, di cui al primo comma dell'art. 7 della stessa legge, contenuta in un atto scritto portato a conoscenza del datore di lavoro, sia nel contesto del verbale conclusivo di tale procedura presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e può provenire anche da una comunicazione spedita da un legale, ancorché non munito di procura scritta da parte del lavoratore rilasciata prima del compimento dell'atto, in quanto la Forma scritta necessaria per l'impugnazione del licenziamento non è prescritta anche per la procura conferita al fine di porre in essere la peculiare impugnazione stragiudiziale in questione, non operando il principio fissato dal combinato disposto degli artt. 1324 e 1392 cod. civ. che si applica agli Atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale e non anche agli Atti giuridici in senso stretto tra i quali va ricompresa l'accennata manifestazione di volontà. (V 4625/80, mass n 408445 sulla prima parte; (V 4216/79, mass n 400734; (V 5388/78, mass n 395154; (V 647/75, mass n 373977).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1392, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)